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Notizie
Nuovo D. Lgs. 101/2020:
RADIAZIONI IONIZZANTI, RADON E MATERIALI RADIOATIVI
Entra in vigore il 27 agosto 2020 il decreto 101/2020 del 31 luglio 2020 di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom che stabilisce nuove norme di protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle Radiazioni Ionizzanti, dal Radon e dai Materiali Radioattivi.
Il Decreto introduce nel nostro Paese importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa vigente a quanto previsto in sede europea.
Di seguito alcune delle novità di maggior rilievo.
ESPOSIZIONE ALLE SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI IONIZZANTI
La protezione delle radiazioni ionizzanti da sorgenti naturali è oggetto del Titolo IV e affronta vari aspetti radioprotezionistici:
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Protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di vita: questa per l’Italia è una importante NOVITA’ (nel D.Lgs 230/95 e smi tale argomento era esplicitamente dichiarato fuori dal campo di applicazione
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Protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di lavoro: sono contenute importanti modifiche rispetto al quadro normativo precedente.
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Protezione dei lavoratori e dei degli individui della popolazione dall’esposizione ai radionuclidi naturali presenti nelle materie e nei residui di “industrie NORM” (acronimo di Naturally Occurring Radioactive Material: indentifica quei materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che possono contenere elevate concentrazioni di radionuclidi naturali per cui sono considerati di interesse dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico).
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Protezione dalle radiazioni gamma emesse da nuclidi contenuti nei materiali da costruzione
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Protezione del personale navigante dall’esposizione alla radiazione cosmica, ecc.
PROTEZIONE DAL RADON NEI LUOGHI DI LAVORO
Per quanto riguarda la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro, inquadrate come situazioni di esposizione esistenti, è fissato lo stesso livello di riferimento (pari ad una concentrazione media annua di 300 Bq/m3 ): questo certamente faciliterà l'attuazione della norma, delineando un quadro radioprotezionistico più omogeneo.
Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11), oppure se svolte in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon.
Nei luoghi di lavoro sopra citati è richiesta la misurazione della concentrazione di radon in aria media annua e nel caso superi il livello di riferimento, si richiede l’adozione di “misure correttive” volte a ridurre i livelli medi di radon indoor.
La valutazione del Radon: tempistiche, interventi, cadenza
La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale. Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio (articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81).
Cadenza delle misure
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Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico
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Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq/m3
Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq/m3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione. In particolare:
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A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq/m3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.
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Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv/anno).
PROTEZIONE DALL’ESPOSIZIONE GAMMA DOVUTA AI MATERIALI
CONTENENTI RADIOISOTOPI DI ORIGINE NATURALE (NORM)
Il Capo II del Titolo IV disciplina le “Pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale”, le cosiddette “industrie NORM. Nell’ambito del Titolo IV questa è forse tra le parti che hanno subito il cambiamento più importante rispetto alla normativa precedente. Innanzitutto, queste sono già classificate come “pratiche”, mentre prima erano “attività lavorative” che entravano nel sistema di radioprotezione solo se sussistevano determinate condizioni (superamento del livello di azione).
In altri termini le attività che ricadono nell'ambito di applicazione della norma hanno l'obbligo - entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto (entro il 27 agosto 2021) o dall'inizio della pratica, di provvedere alle misurazioni delle concentrazioni di attività dei materiali presenti nel ciclo produttivo e nei residui di lavorazione, avvalendosi di organismi riconosciuti. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione è necessaria la nomina di un Esperto in Radioprotezione che procederà all'attuazione degli adempimenti di radioprotezione prescritte per la tutela dei lavoratori (art. 22).
L'articolo 22 prevede esplicitamente che la relazione tecnica contenente gli esiti delle valutazioni effettuate dall'Esperto in Radioprotezione siano parte integrante della valutazione dei rischi ai sensi del D.lgvo 81/08.
I settori industriali ai quali si applicano le nuove norme sono più numerosi rispetto al passato; ad esempio, i cementifici, la geotermia, gli impianti per la filtrazione delle acque di falda ecc. sono settori prima non coinvolti dalla normativa di radioprotezione. Nell’ambito dei settori industriali di cui all'allegato II (vedi Tabella II-1) , si considerano le attività che comportano:
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l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;
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la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.
VALORI LIMITE LAVORATORI ESPOSTI (art. 146)
Una importante novità introdotta dal Decreto è rappresentata dalla riduzione consistente dei valori limite di esposizione per i lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti. In particolare risulta ridotto di più di sette volte il limite di dose equivalente al cristallino. Il limite fissato dal D.lgvo 230/95 di 150 millisievert /anno è stato ridotto a 20 millisievert/anno.
Seminario Divulgativo Gratuito
"IL RADON: UNA MINACCIA INVISIBILE NELLE NOSTRE CASE"
Sabato 26 ottobre 2019, ore 10:00
Aula Consiliare Città di Roccadaspide
Con l'entrata in vigore della Legge Regionale n.13/19, vige l'obbligo della misura del gas radon, su tutto il territorio regionale, per tutti i luoghi accessibili al pubblico e per gli edifici strategici tra cui quelli destinati all’istruzione. Pertanto l'Amministrazione Comunale della Città di Roccadaspide, in collaborazione con i professionisti del settore della Caphasso Service, hanno organizzato un seminario divulgativo per sensibilizzare sia gli esercenti di attività aperte al pubblico ma in particolar modo tutti i cittadini sulla delicata problematica legata all'esposizione quotidiana al gas radon e i rischi che da essa ne derivano. Essendo una problematica multidisciplinare, interverranno diversi esperti nei vari settori di competenza.
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